RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% EDILIZIA

 

 

 

Con Decreto del Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali del 16 Maggio 2024 , è stato confermata per il 2024 la riduzione contributiva per il settore edile nella misura dell'11,50%.

L’istanza per accedere al beneficio deve essere inviata esclusivamente in via telematica attraverso il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale azienda del sito internet dell’istituto, nella sezione “Comunicazioni ON-LINE”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, sarà aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; l’esito si potrà visualizzare all’interno del Cassetto.

Le aziende autorizzate al godimento dello sgravio, verranno identificate direttamente mediante l’attribuzione del codice di autorizzazione “7N”, avente il significato di “Azienda autorizzata alla riduzione edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95”.

Alla luce di quanto indicato sopra si può determinare l’ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante per i periodi di paga pregressi col codice “L207”.

Per il recupero del pregresso eseguire il programma P.9.K. sugli archivi dell’anno 2024 per accumulare l'imponibile pregresso. Il programma deve essere eseguito selezionando l’opzione “Aggiorna” -> "Si'" per archiviare nell’anagrafica dipendente P.1.1. maschera “19. Campi di procedura | “B) Importi” nel campo “15 Importo (Disponibile)”, l'imponibile dell’arretrato delle mensilità specificate a video (default gennaio-dicembre). 

Viene prodotta una stampa per la verifica dei dati: oltre al nominativo del dipendente vengono stampati l'imponibile previdenziale, l'aliquota applicata, l'imponibile soggetto allo sgravio (determinato applicando l’aliquota sull’imponibile previdenziale) e l'imponibile progressivo del singolo dipendente. Ricordiamo che l’imponibile soggetto allo sgravio è l’imponibile evidenziato nel prospetto contributi con codice L207, sul quale verrà poi applicata l’aliquota 11.50%. Lo stesso dipendente potrà essere esposto in più righi in caso di variazione di aliquota durante l'anno (per esempio variazione di tabella previdenziale o trasformazione da tempo determinato a indeterminato).

Vengono testate le date di validità delle voci per calcolo contributi, presenti nella 2a maschera del P.2.O, in particolare: 

 

 

 

La validità è stabilita prioritariamente dal nostro standard e può essere alterata dall’utente nella riga “forzatura”. 

Nel caso di versamento del Tfr ad un fondo di previdenza o all’Inps, la percentuale dell’11,50 è decurtata dello 0,48% (0,20%+0.28%). La decurtazione può essere parziale o totale a seconda della quota di Tfr che non rimane in azienda. Se dipendente a tempo determinato la percentuale sarà aumentata del ctr 1.40%. La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.

Nell’ipotesi che ad un’azienda edile non debba essere applicato lo sgravio valorizzate a 11 il campo “Disattiva Sgravio Cassa Edile” presente nell’anagrafica azienda punto “10. Fondi/Enti” pulsante “3. Cassa Edile e FPC”.